XVIII LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI
“Delega al Governo recante disposizioni per l’efficienza e l’armonizzazione del processo civile e modifiche alla sospensione dei termini processuali”
Onorevole Colleghi! Con la presente proposta di legge si intende dare una specifica delega al Governo al fine di un riordino del codice di procedura civile che, nel corso del tempo, ha subito delle modifiche additive le quali hanno fatto perdere di sistematicità lo stesso codice.
Tali modifiche non vogliono introdurre nuovi riti processuali bensì permettere, attraverso una maggiore scelta di alternativa in rito, la possibilità di diminuire il contenzioso sul rito stesso e, soprattutto, favorendo il diritto sostanziale al diritto formale.
In maniera sintetica tali modifiche previste dall’art. 1 della presente proposta riguarderanno, sotto forma di delega al Governo:
- per quanto riguarda la lettera a) si modifica l’art. 13 delT.U. sulle spese di giustizia, prevedendo l’abolizione dell’aumento della metà a carico di chi volesse impugnare un provvedimento decisorio, così diminuendo i costi a carico della collettività, e, dall’altra parte, si divide la fascia indeterminabile in quattro fasce così da aumentare il gettito dell’erario. SI elimina altresì la corresponsione di un autonomo contributo unificato per il deposito dell’istanza ex art. 492bis cpc nonché il pagamento, dinanzi la Corte di Cassazione, di un importo pari all’imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari. Si elimina altresì l’inutile sanzione a carico degli avvocati che non inseriscono il proprio numero di fax negli atti, considerato ormai apcifico il cd. domicilio digitale. Allo stesso modo si chiede di porre fine ad una evidente ingiustizia di tipo fiscale ovvero che le parti siano solidalmente responsabili del pagamento della registrazione della sentenza. Spesso tale imposta risulta essere molto onerosa e sovente capita che la paghi non il soccombente, magari nullatenente, bensì colui che ha avuto ragione nel contenzioso. Pertanto si specifica che il Giudice, nella sentenza, dovrà specificare su chi graverà l’imposta de quo;
- per quanto riguarda la lettera b) si prevede di inserire in un titolo specifico all’interno del Libro II con tutte le procedure di tipo conciliativo quali la mediaconciliazione, prevista dal Decreto Legislativo28/2010, la negoziazione assistita, prevista dal D.L. 12settembre 2014 n. 132 convertito in L. 10 novembre2014 n. 162, nonché la fase della Consulenza TecnicaPreventiva ex art. 696bis cpc, prevedendo, altresì, la piena alternatività, a scelta di parte ricorrente, tranne che in materia condominiale e successoria, tra dette procedure di tipo conciliativo. Si prevede altresì di consentire la negoziazione assistita anche alle controversie di lavoro;
- per quanto riguarda la lettera c) si limita la competenza per valore del Giudice di Pace sino ad euro diecimila, includendovi anche le esecuzionimobiliari;
- per quanto riguarda la lettera d) si attuano alcune modifiche al sistema di notificazioni verso società, comitati ed associazioni prevedendo una semplificazione a carico del mittente in caso di irreperibilità delle stesse.Seguendo la stessa ratio si semplificano le modalità di notifica telematica prevedendo altresì la tempestività delle stesse sino alle ore 24;
- per quanto riguarda la lettera e) si prevede che qualsiasi atto introduttivo di un giudizio, ad eccezione di quelli dinanzi al Giudice di Pace, sia fatto sottoforma diricorso, rispondente meglio con l’attuale assetto del processo civile telematico, vincolando però il giudice alla fissazione dell’udienza non oltre i 120 giorni dal deposito del ricorso stesso. Si inserisce anche un termine massimo generale di sei mesi di rinvio per le udienze nonché la regola generale, non prevista dalle specifiche del pct, che gli atti depositati dalle parti possano essere visibili solo alla scadenza del termine per il deposito;
- per quanto riguarda la lettera f) riguardante il processo ordinario di primo grado si propone una nuova sistematizzazione sia del procedimento in composizione monocratica che oramai coinvolge la maggior parte del contenzioso nonché del cd. “procedimento sommario di cognizione”, ivi ridenominato, previsto oggi dagli art. 702bis e ss. che si intende modificare facendo sì che termini anch’esso con una sentenza. Il fine di tale modifica è quello di responsabilizzare le parti che potranno scegliere, in piena autonomia ed in alternativa, anche in base alle necessità istruttoria ed alla complessità del caso, uno dei due riti, ordinario o semplificato. Si chiede altresì di eliminare la decisione ex art. 281sexies e di prevedere che la cd. decisione a seguito di trattazione mista sia la modalità decisionale classica quando deveessere decisa una questione pregiudiziale che possa definire il giudizio. In ottica acceleratoria si prevedeche il Giudiceassuma le prove testimoniali in una unica udienza e che, a fini di favor al diritto sostanziale, possa disporre d’ufficio di mezzi di prova a disposizione delle parti ad esclusione del giuramento decisorio. Si prevede altresì la dimidiazione del termine per il deposito della comparsa conclusionale ex art.190cpc nonché una nuova fase, denominata della impugnazione semplificata, davanti al medesimo giudice che ha deciso il procedimento che potrebbe mitigare numerose impugnazioni su mancate pronunce o su errori che non possano rientrare nelle ipotesi di correzione disentenza;
- quanto alla lettera g) si diminuisce la sanzione, in caso di diniego, sull’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado, si eliminano gli articoli 348bis e ter ovvero i casi di inammissibilità dell’appello, e simodifica, in
- questo caso, il rito, prevedendo che la fase di introduzione, istruzione e trattazione venga lasciata al solo giudice relatore in qualità di giudice istruttore e che solo la fasedecisoria venga deferita al Collegio. In questo modo si ritiene che si riesca a guadagnare molto in termini di produttività dei magistrati delle corti d’appello.Si prevede inoltre che alla prima udienza il Giudice istruttore decidere, di norma, se riaprire la fase istruttoria ovvero rimettere la causa a decisione. Inoltre, in maniera similare a ciò che accade nel processo del lavoro,si prevede che il Giudice possa disporre d’ufficio dei mezzi di prova ad eccezione del giuramento decisorio. Inoltre, anche al fine di diminuire i costi sociali delle trasferte delle parti, si prevede che le stesse, con istanza congiunta, possano richiedere di non presenziare all’udienza qualora non ve neravvedano la necessità;
- quanto alla lettera h) si prevede una diminuzione della sanzione pecuniaria per infondatezza manifesta della richiesta di sospensione dell’esecutorietà della sentenza di primo grado;
- quanto alla lettera i) riguardante il processo esecutivo si prevede che la negoziazione assistita rientri tra i titoli esecutivi di cui all’art.474 cpc nonché che ogni opposizione agli atti esecutivi e/o all’esecuzione, quantunque di natura
- tributaria, rientri nella competenza del tribunale così superando le incertezze conseguentialregimedelledifferentiopposizioni.Siprevedealtresìlapossibilità per gli avvocati di poter notificare direttamente i pignoramenti mobiliari senza necessità di dover rivolgersi all’ufficiale giudiziario;
- quanto alla lettera l) riguardante il procedimento d’ingiunzione si prevede che gli avvocati possano emettere decreti ingiuntivi in proprio, con il limite di € 3.000 e senza provvisoria esecutività. Si prevedono altresì dei rimedi ad alcune ordinanze o decreti attualmente non impugnabili;
- quanto alla lettera m) si prevede, come norma di chiusura, di apportare le necessarie modifiche al codice di procedura civile vista l’introduzione del processo civile telematico secondo alcuni specifici criteri.
All’art. 2 si modifica direttamente la legge 742/1969 concernente la sospensione dei termini processuali. Si ricorda che la ratio di tale provvedimento non è quello semplicemente di concedere dei giorni di ferie agli avvocati ma, soprattutto, di tutelare i soggetti deboli che, subendo una procedura giudiziale, potrebbero doversi trovare nella estrema difficoltà di trovare un difensore di fiducia in periodi dell’anno notoriamente di ferie.
All’art. 3 si abroga il cd. rito Fornero inserito dalla legge 28 giugno 2012, n. 92 e si modificano le modalità delle azioni di nullità dei licenziamenti discriminatori nonché delle azioni relative al licenziamento incidente sul rapporto di lavoro subordinato del socio di cooperativa.
ARTICOLATO ART. 1
(Delega al Governo)
- Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti il riassetto formale e sostanziale del codice di procedura civile e della correlata legislazione speciale, mediante novelle al codice di procedura civile e alle leggi processuali speciali, in funzione degli obiettivi di armonizzazione, speditezza, efficienza e razionalizzazione del processo civile, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) quanto alle spese digiustizia:
modificare il Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio2002, 115 secondo i seguenti criteri:
a) sopprimere l’aumento della metà per i giudizi di impugnazione previsto dal comma 1bis dell’art.13
b) sopprimere il comma 1quinquies dell’art.13
c) sopprimere il comma 2bis dell’art.13
d) eliminare l’obbligo di indicazione del numero di fax previsto all’art. 3 bis ed all’art.6bis;
e) inserire, al posto della fascia “indeterminabile”, le fasce “indeterminabile fino a 50.000 euro”, “indeterminabile superiore ad € 50.000 fino a 200.000 euro”, “indeterminabile superiore ad € 200.00 euro e fino ad 800.000 euro” ed “indeterminabile oltre 800.000 euro”;
f) prevedere che il Giudice possa decidere esclusivamente nel limite della domanda prevista dall’indicazione di valore, escluse le spese del giudizio nonché gli interessi e la svalutazione monetaria
2. prevedere che con la decisione che definisce il giudizio il Giudice indichi quale parte dovrà pagare la registrazione della sentenza secondo il principio della soccombenza eliminando il principio di solidarietà;
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b) quanto alla mediazione, negoziazione assistita e altre procedure conciliative:
- prevedere una fase precontenziosa obbligatoria mediante esperimento, in alternatività della mediazione o negoziazione assistita o procedimento di Consulenza Tecnica Preventiva ai fini della composizione della lite prevista dall’art. 696bis, ad eccezione della materia condominiale e della materia successoria ove rimarrebbe l’esclusività della mediazione;
- inserire la normativa relativa alla mediazione, prevista dal D. Lgs. 4 marzo 2010, 28 come modificato dal decreto Legge n. 69/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 98/2013, e negoziazione assistita, prevista dal al D.L. 12 settembre 2014 n. 132convertito in L. 10 novembre 2014n. 162, nel codice di procedura civile all’interno del Libro II e dal Titolo denominato “Procedimenti precontenziosi di composizione della lite” includendovi anche il procedimento di Consulenza Tecnica Preventiva prevista dall’art.696 bis;
- prevedere che sia possibile, per le controversie di cui all’articolo 409 del medesimo codice, ricorrere anche alla negoziazione assistita disciplinata dal capo II del decreto legge 12 settembre 2014, 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, senza che la stessa costituisca condizione di procedibilità dell’azione;
c) quanto al giudizio dinanzi il Giudice di Pace:
- prevedere che, per qualunque materia, ivi comprese le esecuzioni mobiliari, la competenza del Giudice di Pace non possa essere superiore ad euro 10.000;
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b) quanto alle notifiche:
1. prevedere che le notifiche alle società, di persone o capitali, in caso di irreperibilità o trasferimento non risultante da pubblici registri, l’ufficiale giudiziario depositi la copia presso la Camera di Commercio e che affigga, altresì, avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’ufficio o della sede, e dia notizia alla stessa Camera di commercio tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
2. prevedere che, in caso irreperibilità delle associazioni non riconosciute e dei comitati di cui agli art. 36 e ss. del codice civile, l’ufficiale giudiziario depositi la copia presso la prefettura – ufficio territoriale del Governo competente rispetto alla sede indicata nell’articolo 19, secondo comma, del presente codice e che affigga, altresì, avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’ufficio o della sede, e dia notizia alla stessa prefettura – ufficio territoriale del Governo tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
3. prevedere che in caso di soggetti obbligati per legge a dotarsi di indirizzo di posta elettronica da comunicare ai pubblici elenchi, in caso di mancata consegna della notifica a mezzo posta elettronica certificata spedita all’indirizzo risultante dai pubblici registri riconosciuti la notifica si intenda ricevuta decorsi 10 giorni dalla ricevuta di mancata consegna, salvo che costui provi che la mancata consegna sia dipesa da fatto imputabile al mittente;
4. prevedere che le notifiche telematiche siano considerate tempestive sino alle ore24;
b) quanto alle disposizioni generali del processocivile:
- prevedere che ogni atto introduttivo di un giudizio, ivi comprese le impugnazioni e le opposizioni, con eccezione dei giudizi ordinari dinanzi l’ufficio del giudice di pace, anche in considerazione dell’implementazione del processo civile telematico, venga fatto attraverso la forma del ricorso con udienza fissata dal Giudice non oltre i 120 giorni dal deposito;
- prevedere che il rinvio tra una udienza e l’altra non possa essere mai superiore a seimesi;
- prevedere che gli atti depositati dalle parti siano visibili esclusivamente alla scadenza del termine per il deposito;
f) quanto al procedimento ordinario di primo grado:
- prevedere una nuova sistematizzazione all’interno del Titolo I prevedendo che l’attuale Capo III bis “del procedimento davanti il Tribunale in composizione monocratica” sia previsto come il procedimento ordinario prevedendo la composizione collegiale come procedimento residuale;
- collocare il procedimento sommario di cognizione di cui agli artt. 702 bis e seguenti c.p.c., ridenominato «rito semplificato di cognizione di primo grado», nell’ambito del libro secondo del codice di procedura civile come procedimento sempre alternativo, a scelta della parte che introduce il giudizio prevedendo altresì che la forma della decisione sia la sentenza;
- prevedere all’art. 202cpc che la prova testimoniale debba essere assunta preferibilmente in una solaudienza;
- prevedere che il giudice, possa disporre d’ufficio l’ammissione di ogni mezzo di prova, ad eccezione del giuramentodecisorio;
- modificare i termini di cui all’art. 190 cpc rispettivamente da “60” a “30” e da “20” a“30”;
- prevedere una diversa collocazione sistematica degli articoli 281 quinquies nel codice di procedura civile, preferibilmente dopo gli articoli 190 e 190bis del codice medesimo, sopprimendo l’art.281sexies;
- prevedere che l’art. 281quinquies, secondo comma, si applichi quando deve essere decisa separatamente una questione di merito avente carattere preliminare o questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali la cui decisione può definire il giudizio;
- inserire la fase della impugnazione semplificata prevedendo che, entro 20 giorni dalla comunicazione del depositi della sentenza, le parti possano impugnare dinanzi al medesimo giudice in caso di omessa pronuncia, sul calcolo degli interessi e della svalutazione monetaria nonché in altri casi particolari. Il giudice, ricevuta l’istanza, comunica alle altre parti il deposito della stessa concedendo 10 giorni per il deposito di ulteriori memorie e, entro i successivi 20 giorni, deposita il provvedimento che, in caso di accoglimento, sostituisce la sentenza impugnata. Questa fase sospende i termini per l’impugnazione ed è soggetta ad una autonoma condanna di pagamento delle spese legali;
g) quanto al giudizio di appello:
- al secondo comma dell’art. 283 modificare la parola “10.000” con la parola“1.000”;
- soppressione degli artt. 348bis e 348 ter del codice di procedura civile;
- prevedere che le cause riservate alla decisione collegiale siano trattate dal consigliere relatore, che provvede anche ad istruirle quando ammette nuovi mezzi di prova o nuovi documenti nei casi previsti dall’articolo 345, terzo comma, del codice di procedura civile;
- prevedere che, all’udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione, il giudice istruttore, se ritiene che la causa sia matura per la decisione senza bisogno di assunzione di prova con ordinanza, reclamabile entro dieci al collegio, rimetta le parti davanti al collegio, nonché prevedere che alla stessa udienza il giudice istruttore rimetta le parti davanti al collegio affinché sia decisa separatamente una questione avente carattere preliminare, quando la decisione di essa può definire il giudizio;
- prevedere che il giudice, in maniera speculare al processo del lavoro, possa disporre d’ufficio l’ammissione di ogni mezzo di prova, ad eccezione del giuramentodecisorio;
- prevedere che le parti, con richiesta congiunta da inviarsi almeno 5 giorni prima dell’udienza fissata, possano fare richiesta di non presenziare all’udienza, tenendo salvi gli effetti di quanto richiesto;
h) quanto al processo del lavoro:
- prevedere all’art.431, settimo comma, che la somma di €000 sia ridotta ad €1.000;
i) quanto all’esecuzione:
- prevedere tra i titoli esecutivi a norma dell’art. 474 cpc anche le transazioni sottoscritte tra le parti con l’assistenza degli avvocati purché dal contratto risulti in modo espresso e non equivoco la volontà delle parti di conferire allo stesso efficacia di titolo esecutivo con esclusione degli atti soggetti a pubblicità immobiliare o commerciale i quali costituiscono titolo esecutivo solo se ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli;
- prevedere che ogni opposizione agli atti esecutivi e all’esecuzione aventinatura tributaria, vengafatta a mezzo ricorso davanti al giudice del tribunale competente per materia o valore e per territorio a norma dell’articolo 27cpc;
- estendere la facoltà di cui alla legge n. 53/1994 anche ai pignoramenti che si eseguono attraverso la notificazione di un atto, ad eccezione di quello immobiliare prevedendo, qualora se ne ravvisi la necessità, di un autonomo registro nonché di una autonoma autorizzazione da parte del Consiglio. dell’Ordine degli Avvocati prevedendo, nella normativa, le necessarie forme di autenticazione ed attestazione da parte dell’avvocato notificante, comprensive delle copie necessarie per la trascrizione;
- sopprimere il comma 1 dell’articolo 14 del decretolegge 31 dicembre 1996, 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n.30;
- quanto all’esecuzione per consegna o per rilascio dei beni mobili o immobili di cui agli artt. 605 ss. c.p.c, prevedere che il precetto per consegna di beni mobili o rilascio di beni immobili di cui all’art. 605 c.p.c. debba contenere anche l’avviso di cui all’art.608 p.c. con il quale l’ufficiale giudiziario comunica almeno dieci giorni prima alla parte, che è tenuta a rilasciare l’immobile, il giorno e l’ora in cui procederà;
l) quanto al procedimento d’ingiunzione:
- prevedere che gli Avvocati possano emettere decreti ingiuntivi in proprio, liquidandosi anche le proprie competenze in base ai parametri minimi previsti dalla legge, entro il valore di € 3.000, senza possibilità di provvisoria esecuzione, prevedendo che l’opposizione possa farsi entro 40 giorni prevedendo che acquisti efficacia di titolo esecutivo solo a seguito di decreto ex 647 cpc nonché che, all’atto della richiesta di decreto, la parte debba pagare il Contributo Unificato previsto dal TU Spese di Giustizia. Prevedere altresì che, qualora a seguito dell’opposizione, il Giudice verifichi che il decreto difettasse ab origine dei requisiti per l’emissione, la parte debba pagare una somma pari al quadruplo del contributo unificato.
- prevedere che in caso di rigetto ai sensi dell’art. 640, comma 2, tale provvedimento sia reclamabile ex 669terdecies;
- prevedere che le ordinanze ex 648 e 649 cpc siano impugnabili con le modalità dell’art.669terdecies;
- all’art. 669terdecies prevedere che se è proposto reclamo per un provvedimento del giudice monocratico sia competente altro giudice monocratico e non il collegio;
- prevedere che debbano considerarsi prove scritte ai sensi dell’art. 634 cpc anche le fatture elettroniche corredate della prova di consegna rilasciata dal sistema di interscambio.
m) quanto al processo civile telematico:
- prevedere l’adeguamento delle norme processuali all’introduzione del processo civile telematico, anche modificando il codice di procedura civile, prevedendoaltresì:
a) l’adeguamento delle modalità di identificazione e autenticazione degli utenti conformi al sistema pubblico di identità digitale;
b) l’individuazione delle modalità di deposito telematico degli atti processuali e dei documenti;
c) il rilascio dell’attestazione di avvenuto deposito in via automatica da parte del sistema informatico al momento del caricamento degli atti processuali e dei documenti nel sistema medesimo;
d) un sistema di monitoraggio della funzionalità e delle interruzioni del sistema informatico, con automatica rimessione in termini delle parti processuali per l’ipotesi di impossibilità di rispettare i termini processuali generata da mancata funzionalità del sistema informatico del Ministero della giustizia, che non consenta alla parte di caricare gli atti processuali e i documenti nel sistema informatico medesimo;
e) il divieto di sanzioni processuali sulla validità degli atti per il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico dell’atto, quando questo abbia comunque raggiunto lo scopo;
f) l’individuazione dei casi in cui il giudice assicura il deposito telematico dei propri provvedimenti, in particolare al fine di consentire le rilevazioni statistiche o per evitare il pericolo di falsificazione dei provvedimenti di autorizzazione al prelievo di somme di denaro vincolate all’ordine del giudice;
g) l’individuazione dei tipi di firma elettronica da utilizzare per la sottoscrizione degli atti processuali e dei documenti;
h) la disciplina delle modalità di tenuta e conservazione degli atti e dei documenti contenuti nel fascicolo informatico, nonché le modalità per accedere al fascicolo e per facilitare il reperimento degli atti e dei documenti nonché delle informazioni ivi contenute;
i) la previsione della visibilità con modalità telematiche del fascicolo d’ufficio al giudice dell’impugnazione, ivi compresi gli atti e i documenti presenti su supporto analogico; la previsione della visibilità con modalità telematiche del fascicolo relativo al decreto ingiuntivo al giudice dell’opposizione, ivi compresi gli atti e i documenti presenti su supporto analogico;
l) la disciplina delle modalità di spedizione e rilascio della copia esecutiva, anche telematica, riservando i relativi compiti al cancelliere, eliminando il divieto di spedizione di più di una copia in forma esecutiva alla stessa parte e prevedendo la possibilità per la parte di procedere esecutivamente in forza di copia munita di attestazione di conformità alla copia esecutiva rilasciata dal cancelliere;
m) l’implementazione dei registri di cancelleria ai fini delle tempestive e compiute rilevazioni statistiche dell’attività giudiziaria;
n) la messa a disposizione da parte del Ministero della giustizia,nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di sistemi di riconoscimento vocale e di redazione del processo verbale con modalità automatiche, prevedendo che in tal caso non si proceda alla redazione del processo verbale in altra forma;
p) la messa a disposizione da parte del Ministero della giustizia, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di attrezzature e sistemi informatici che consentano la partecipazione a distanza all’udienza;
2. In conformità ai criteri di cui al comma 1 modificare le disposizioni del decreto legislativo 1º settembre 2011, 150.
3. All’attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza. In considerazione della complessità della materia trattata e dell’impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo, la corrispondente relazione tecnica ne evidenzia gli effetti sui saldi di finanza pubblica.
ART. 2
(Modifiche alla sospensione dei termini processuali)
- All’art. 1 della legge 742 del 1969 le parole “dal 1° al 31agosto di ciascun anno” sono sostituite dalle seguenti: “dal1° al 6 gennaio, dal 1° al 31 agosto e dal 24 al 31 dicembre di ciascun anno”.
ART. 3
(Disposizione in materia di lavoro)
- Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 48 a 68, della legge 28 giugno 2012, 92, sono abrogate.
- Alla trattazione dei giudizi nei quali si controverte sulla validità, l’efficacia o la legittimità dei licenziamenti ai sensi dell’articolo 18 della legge 20 maggio1970, n. 300, sono riservati specifici giorni nel calendario delle udienze del giudice, che deve trattarli e definirli con particolare speditezza.
- I dirigenti degli uffici giudiziari vigilano sull’osservanza della disposizione di cui al comma 2.
- I giudizi già introdotti con ricorso depositato entro la data di entrata in vigore della presente legge sono trattati e definiti secondo le norme di cui all’articolo 1, commi da 48 a 68, della legge 28 giugno 2012, 92.
- Le azioni di nullità dei licenziamenti discriminatori, ove non siano proposte con ricorso ai sensi dell’articolo 414 del codice di procedura civile, sono introdotte, ricorrendone i presupposti, con i rispettivi riti speciali di cui agli articoli 38 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e 28 del decreto legislativo 1º settembre 2011,150. La proposizione dell’azione, nell’una o nell’altra forma, preclude la possibilità di agire successivamente in giudizio con rito diverso.
- Le azioni relative al licenziamento incidente sul rapporto di lavoro subordinato del socio di cooperativa, anche nel caso in cui, con il rapporto di lavoro, vengaa cessare quello associativo, sono introdotte con ricorso ai sensi degli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile e sono soggette alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente