Il cambiamento della realtà economica incide, e pesantemente, anche sul ruolo, la formazione e la professione dei liberi professionisti, in primis quello degli Avvocati, ovvero coloro che devono difendere i diritti delle persone e delle società in un mondo che si innova in modo così veloce.

Tali novità non devono essere subite ma guidate, gestendo il cambiamento in atto, e la legge deve aiutare queste modifiche per non lasciare indietro centinaia di migliaia di professionisti.

In un mondo sempre più “specializzato” e “formato” non è più il tempo dell’Avvocato che “sa fare tutto”, una tale prospettiva va ormai rivista soprattutto per tutelare i propri Assistiti che devono essere consapevoli di rivolgersi ad un professionista competente e specializzato nella materia, tenuto conto dell’evidente asimmetria informativa tra le due parti del rapporto contrattuale.

In tale contesto, si colloca la mia proposta di legge in materia di specializzazione e di accesso alla professione forense, nonché di difesa tecnica affidata a professionisti diversi dagli avvocati, che nasce dall’esigenza di modificare radicalmente sul punto le disposizioni introdotte dalla riforma dell’ordinamento della professione forense, di cui alla legge 31 dicembre 2012, n.247.

È innegabile, infatti, che uno dei principali obiettivi dichiarati della disciplina del 2012, di riformare la legge professionale per consentire l’accesso e la permanenza nella professione di avvocato ai soggetti più meritevoli e a coloro che esercitano effettivamente la professione e per garantire, al contempo, la loro migliore qualificazione e preparazione, sia oggi fallito.

Con la presente proposta di legge si intende far entrare nel mercato delle professioni legali, mediante l’abilitazione forense, un Avvocato dotato di maggiore specializzazione e competenza, anche e soprattutto a tutela dei suoi Assistiti.

Tra gli interventi più significativi della presente proposta di legge, in sintesi:

  1. la radicale riforma della disciplina delle specializzazioni;
  2. la modifica sostanziale della configurazione dell’esame di abilitazione.

La disciplina delle specializzazioni, infatti, viene riformata mediante l’istituzione di sette settori, corrispondenti a sette diverse specializzazioni, alle quali il professionista potrà iscriversi, previo superamento del relativo esame di abilitazione nel settore di specializzazione corrispondente.

In luogo delle attuali specializzazioni, così come previste dalla vigente Legge Professionale, si prevede la suddivisione dell’Albo ordinario degli esercenti la libera professione in sette settori di specializzazioni mutuando, a suo modo, quanto previsto dall’Albo dei Commercialisti:

  1. Settore A, Specializzazione Civilistica;
  2. Settore B, Specializzazione Penalistica;
  3. Settore C, Specializzazione Amministrativistica;
  4. Settore D, Specializzazione Concorsualistica;
  5. Settore E, Specializzazione Tributaristica;
  6. Settore F, Specializzazione Giuslavoristica;
  7. Settore G, Specializzazione in Diritto Societario e dell’Impresa.

Ogni iscrizione permetterà di poter patrocinare procedimenti relativi al settore di specializzazione, così, ad esempio, chi supererà l’esame di abilitazione nel Settore A, corrispondente alla specializzazione civilistica, potrà poi patrocinare dinanzi al giudice civile e dinanzi al giudice penale solo ed esclusivamente per la difesa della persone offesa/parte civile.

Si elimina, così, la possibilità attualmente prevista per gli avvocati di ottenere e di indicare il titolo di “specialista”, all’esito di percorsi formativi biennali o in virtù di una comprovata esperienza in un determinato settore di specializzazione, disponendo, invece, nella presente proposta di legge, una verifica sin dall’inizio della “specialità” nella quale opererà l’avvocato.

Tale suddivisione impatterà sensibilmente sulle modalità dell’esame di abilitazione previsto per l’accesso alla professione, permettendo, in primis, una selezione che porterà a una velocizzazione della correzione dell’unica prova scritta nel relativo settore. Infatti, in questo modo gli esaminandi non dovranno attendere mesi e mesi per conoscere l’esito dell’esame di abilitazione.

L’esame di Stato si svolgerà mediante 2 prove scritte in ogni settore di abilitazione e il praticante avvocato potrà scegliere, a sua discrezione, in quanti settori svolgerlo, in base sia allo svolgimento della propria pratica forense e sia alle proprie inclinazioni personali e professionali.

Delle due prove scritte in cui sarà articolato l’esame per ogni settore di abilitazione:

  1. la prima avrà natura preselettiva, consistente in 80 domande a risposta multipla, che varieranno a seconda del settore di specializzazione scelto, con la previsione di due sessioni annuali;
  2. chi supererà la prova preselettiva potrà partecipare alla seconda prova scritta, con cadenza annuale, consistente nella redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto processuale su un quesito posto sulle materie attinenti al settore di specializzazione scelto.

Tali prove dovranno essere indette in giorni diversi per ciascuno dei settori onde consentire al candidato di sostenerle nella medesima sessione, in tutti i settori.

Per la valutazione della seconda prova scritta, il giudizio non potrà consistere nella mera valutazione numerica dell’elaborato, la Commissione dovrà annotare le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato e motivare dettagliatamente il voto assegnato.

Viene modificata la composizione delle Commissioni, riducendo da 5 a 3 il numero dei componenti, non più individuati anche tra professori universitari e ricercatori confermati, coerentemente con il carattere più tecnico delle prove e con l’eliminazione della prova orale.

Vengono, altresì, modificati i requisiti previsti per gli avvocati presenti nelle Commissioni stesse, che non saranno più designati tra gli iscritti all’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori bensì tra gli avvocati iscritti all’albo professionale da almeno dieci anni.

La riforma delle specializzazioni ha ampie ed evidenti ripercussioni sia su chi è già Avvocato e sia su chi svolge altre professioni che permettono la difesa tecnica dei contribuenti (presso le Commissioni tributarie) ovvero la nomina quali curatori fallimentari o delegati alle vendite.

Pertanto, si prevede un regime transitorio, necessario per tutelare le scelte future degli attuali avvocati rispetto alle nuove specializzazioni previste, differenziando il numero di materie di cui potersi dichiarare specialisti in base agli anni di iscrizione all’albo professionale, ritenendo più corretto permettere una maggiore iscrizione a coloro che sono iscritti da più tempo agli Albi:

  1. chi sarà iscritto da meno di 5 anni potrà iscriversi a un solo settore di specializzazione;
  2. chi sarà iscritto da almeno 5 anni potrà iscriversi a 2 settori di specializzazione;
  3. chi sarà iscritto da almeno 10 anni potrà iscriversi a 3 settori di specializzazione.

Solo per il settore relativo alla materia concorsualista sarà necessario dimostrare di avere già avuto nomine o il superamento di un corso di specializzazione, mutuando quanto previsto dal Codice dell’Impresa.

Viene, inoltre, delegato il Governo per il riordino e il coordinamento della normativa vigente in materia di difesa tecnica affidata a professionisti diversi dagli avvocati, con particolare riferimento al settore di specializzazione concorsualistico e a quello tributaristico, con la previsione di un regime derogatorio rispetto all’obbligo di sostenere l’esame di abilitazione:

  1. per la nomina quale curatore fallimentare, liquidatore, commissario giudiziale o delegato alla vendita, per i dottori commercialisti e gli esperti contabili, i consulenti del lavoro e i notai, che possano dimostrare di essere stati già nominati in almeno 3 procedure fallimentari o concorsuali nei 10 anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge o di aver seguito con profitto un corso di almeno 50 ore nella materia;
  2. per la difesa tecnica dinanzi alla giurisdizione tributaria per coloro che possano dimostrare di aver già difeso in quella sede in almeno 5 procedimenti negli ultimi 5 anni.

La proposta di legge interviene, altresì, sui contenuti e sulle modalità di svolgimento del tirocinio, aumentando le tutele specifiche previste e valorizzando il lavoro svolto, modificando i requisiti per esercitare tale attività, nonché quelli degli avvocati presso i quali potrà essere svolta.

In conclusione, la presente proposta di legge mira a garantire la qualità e la professionalità della classe forense configurando un sistema più efficiente ed equo, mediante una riforma radicale della materia delle specializzazioni e dell’accesso alla professione, al fine di assicurare che l’ingresso e la permanenza nella professione di avvocato siano il riconoscimento di una scelta di professionalità all’interno di un percorso virtuoso di specializzazione e di formazione.

 

IL TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE