Proposta di legge per una netta separazione fra attività giudiziaria e attività politica

La Proposta di legge n. 2770 “Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici“, presentata il 10 dicembre 2014, mira a stabilire una netta separazione tra attività giudiziaria e attività politica al fine di tutelare l’imparzialità e l’immagine stessa del magistrato e della magistratura, evitando ambigui passaggi da una carriera all’altra.

In questi anni abbiamo visto spesso i magistrati avvalersi del proprio diritto costituzionale di cittadini di accedere a cariche elettive, pur conservando (all’esito) il posto di lavoro (articolo 51 della Costituzione). Con questa proposta di legge si mira a limitare, regolamentandoli con ragionevolezza, sia l’accesso dei magistrati a cariche elettive, sia il ritorno nei ranghi d’origine del magistrato eletto (o candidato), pur tenendo conto di quanto stabilito dal terzo comma dell’articolo 51 della Costituzione, relativamente al fatto che chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di conservare il proprio posto di lavoro.


Proposta di legge in materia di assicurazioni

La Proposta di legge n. 2708 “Modifiche al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e altre disposizioni in materia di disciplina dell’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, di risarcimento dei danni e di organizzazione dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni“, presentata il 6 novembre 2014, intende riformare l’attuale normativa concernente l’Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti, ponendo definitivamente un veto a quelle logiche ambigue e oligopolistiche adottate dalle imprese di assicurazione che nel corso del tempo hanno creato un vero e proprio oligopolio, caratterizzato dall’assenza di un controllo pubblico e da un obbligo a contrarre che ha portato le stesse imprese a concludere tra loro accordi, più o meno  palesi, a danno dei consumatori.

I contenuti della presente proposta di legge mirano pertanto ad arginare questo fenomeno, attraverso la creazione di un mercato assicurativo realmente concorrenziale, in grado di garantire una piena, effettiva e celere tutela dei diritti degli utenti, attualmente compromessa da una disciplina che consente una serie di ingiustizie e di storture a cui va posto rimedio.

A tal fine è necessario intervenire incisivamente su alcuni aspetti cruciali della materia, predisponendo una normativa coerente con l’esigenza di tutelare l’utente virtuoso senza, peraltro, danneggiare indistintamente il mondo delle imprese assicurative. La presente proposta di legge opera questo bilanciamento, agendo su più fronti e con numerosi interventi.

In primo luogo, risponde ad un’esigenza di civiltà e giustizia sociale la previsione di un’automatica e obbligatoria tariffa minima nazionale a favore di quanti abbiano raggiunto un’ottima classe di merito e non si siano resi responsabili di sinistri per un periodo sufficientemente congruo. Occorre, dunque, porre fine a quella vergognosa e ingiustificata pratica perpetrata dalle compagnie assicurative di applicare tariffe diverse a seconda della provenienza geografica dell’assicurato, con aumenti esponenziali e generalizzati nel caso in cui detta provenienza sia dalle regioni del Mezzogiorno. Bisogna porre fine anche a quell’ulteriore pratica, anch’essa ben conosciuta dalle imprese assicurative, di differenziare la progressione e la attribuzione delle classi di merito interne in base alla durata del rapporto contrattuale tra l’assicurato e la stessa compagnia ovvero in base a parametri che ostacolino la mobilità tra diverse compagnie assicurative; una prassi, questa apertamente lesiva della generica libertà a contrarre.

Occorre, invece, privilegiare gli utenti onesti e incentivare la diligenza e la prudenza di quelli più virtuosi, predisponendo un diverso metodo di calcolo dell’importo dei premi assicurativi che tenga conto delle diverse tipologie di consumatori e che preveda significative riduzioni percentuali a favore dei più meritevoli. Bisogna, d’altro canto, anche agevolare alcune determinate tipologie imprese assicurative, introducendo a loro favore  un’esenzione per un limitato periodo di tempo dall’inizio dell’attività dall’applicazione dell’obbligo a contrarre, qualora offrano prodotti assicurativi rivolti a segmenti omogenei di mercato definiti su base geografica o per tipologia di veicolo; ciò sempre nell’ottica di incentivare la concorrenza.

Occorre, poi, far si che la tutela dell’utente, sia esso l’assicurato che il terzo danneggiato, sia effettiva e celere riducendo i tempi concessi all’assicurazione per formulare la proposta risarcitoria; estendendo il diritto di accedere al Fondo di garanzia per vittime della strada anche per il risarcimento dei danni cagionati a cose, oltre che alle presone; riconoscendo al terzo trasportato il diritto di ottenere sempre e in tempi rapidi un’integrale soddisfazione risarcitoria, essendo a lui riconosciuto il diritto di agire in qualunque tempo anche nei confronti dell’impresa assicurativa del responsabile civile.

Si palesa altresì necessario intervenire anche in ambito processuale. Occorre, infatti, decongestionare il contenzioso civile attraverso la possibilità di evitare le riparazioni dei veicoli ogni qual volta siano antieconomiche senza, tuttavia, ledere il diritto del  consumatore danneggiato che sia possessore di un veicolo datato ma efficiente. A tal fine è doveroso riconoscersi il diritto ad un risarcimento per equivalente, da quantificare mediante l’utilizzo di parametri predeterminati che assicurino che la stima sia fatta in modo equo e trasparente.

Un ulteriore aspetto su cui la presente proposta di legge intende incidere è la procedura dell’indennizzo diretto di cui si impone la immediata e integrale abrogazione. Infatti tale procedura, quando venne prevista, sarebbe dovuta servire ad evitare truffe ma soprattutto avrebbe dovuto prevedere un abbassamento delle tariffe assicurative. In verità, attualmente, l’indennizzo diretto, già dichiarato in parte incostituzionale, ha avuto effetti opposti.

E’ presente, inoltre, la modifica di alcune disposizioni concernenti l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) finalizzata a rendere l’ente maggiormente indipendente e imparziale attraverso la previsione di precise ipotesi di incompatibilità fra cariche, di una nuova procedura per la designazione dei componenti del Consiglio e, infine, dell’esclusione del rinnovo del mandato e della fissazione di un tetto massimo alla misura degli  emolumenti ad essa connesso.

La presente proposta di legge costituisce, dunque, un immediato intervento in grado di innovare sensibilmente l’attuale disciplina dell’Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti al fine di consentire la creazione di un mercato assicurativo in cui la trasparenza e la concorrenza siano i fattori trainanti. Per tale ragione se ne prescrive un’applicazione quanto più possibile ampia, che si estenda anche ai procedimenti di risarcimento in corso, purché il danno non sia già stato liquidato in via transattiva ovvero dal giudice con sentenza, anche non passata in giudicato, nonché l’entrata in vigore sin dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


Proposta di legge per la soppressione dei Tribunali delle acque pubbliche

La Proposta di legge n. 2658 “Soppressione dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche“, presentata l’8 ottobre 2014, intende eliminare un fenomeno di interesse sempre minore per i cittadini, ma con un costo elevato costante.

Il testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, di seguito « testo unico », all’articolo 138 regola il funzionamento del contenzioso, istituendo otto tribunali regionali delle acque pubbliche che giudicano, ai sensi dell’articolo 140, in materia di diritti. Al Tribunale superiore delle acque pubbliche appartiene la cognizione in grado di appello di tutte le cause decise in primo grado dai tribunali regionali; esso opera altresì quale giudice amministrativo sulle impugnazioni dirette degli atti amministrativi in materia di acque.

Il funzionamento di questi organi giurisdizionali, strutturati e operanti con norme ancorate al codice processuale del 1865, non più in vigore, si presenta assolutamente antieconomico, in quanto risultano essere operativi per un numero molto esiguo di controversie rispetto al normale carico degli altri organi giurisdizionali. In base ai dati dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), le controversie in materia di acque pubbliche pendenti nel 2004 erano 1.776 e sono scese a 1.150 nel 2011. Un fenomeno di interesse sempre minore per i cittadini, ma con un costo elevato costante. Occorre altresì ovviare all’anomalia costituita dalla disposizione dell’articolo 143 del testo unico per la quale il Tribunale superiore delle acque pubbliche è ancora oggi competente a decidere in unico grado per determinate questioni, risultando in tal modo compresse le garanzie del diritto di difesa delle parti.

Il presente intervento normativo si propone quindi di migliorare l’efficienza dell’apparato giustizia sopprimendo i citati organi giurisdizionali e attribuendo al giudice ordinario (tribunali e corti d’appello) le cause relative a diritti soggettivi ed al giudice amministrativo (tribunali e Consiglio di Stato) le controversie che hanno quale proprio oggetto la lesione di interessi legittimi. Le controversie in materia di risarcimento del danno sono attribuite al giudice amministrativo nei casi devoluti alla sua giurisdizione.

Al fine di una generale razionalizzazione il posto di presidente del Tribunale superiore della acque pubbliche viene soppresso a favore dell’istituzione di un nuovo posto di presidente aggiunto della Corte di cassazione e l’organico amministrativo del tribunale viene aggregato a quello della Corte di cassazione, fatti salvi i diritti del personale impiegato.

La disciplina transitoria e di attuazione è concepita per un graduale passaggio al nuovo sistema che rispetti le aspettative e i diritti delle parti nei procedimenti pendenti (articolo 5, comma 4), garantendo l’appello e l’impugnazione dei provvedimenti, secondo un termine (novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge) che tiene conto delle novità introdotte. Il medesimo criterio di riparto della giurisdizione è esteso anche alle ipotesi di revocazione, di opposizione di terzo e di correzione delle ordinanze e delle sentenze, previste attualmente dal codice di procedura civile.

L’attuazione delle disposizioni contenute nella presente proposta di legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.


Proposta di legge in materia di ordinamento della professione forense

La Proposta di legge n. 2643 “Modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di ordinamento della professione forense“, presentata il 23 settembre 2014, intende modificare le disposizioni introdotte dalla recente riforma dell’ordinamento della professione forense, ritenuta censurabile sotto molteplici profili.

La riforma fatta nel 2012 è infatti stata più che altro una restaurazione ampliando la divisione classista degli avvocati, favorendo i grandi studi a discapito dei piccoli studi dei giovani (ma anche meno giovani) avvocati.

I punti principali riguardano:

  1. abrogazione dell’obbligatorietà dell’iscrizione alla Cassa Forense, che rischia di far espellere circa 60.000 avvocati dalla professione;
  2. abrogazione dell’albo dei cassazionisti;
  3. abrogazione del titolo di specialista e dell’obbligo di formazione che, così come strutturato, si è rivelato totalmente inutile;
  4. abrogazione dell’obbligo di stipula dell’assicurazione così da abbassare il costo dell’assicurazione stessa;
  5. re-introduzione del patto di quota lite, tale da garantire meno costi per i clienti;
  6. suddivisione degli albi in 3 settori della professione forense, ognuno per ogni giurisdizione: amministrativo, civile e penale;
  7. vista la suddivisione si propone un deciso restyling dell’esame di abilitazione alla professione, cercando di renderlo più meritocratico e non aleatorio, favorendo chi svolge davvero una proficua e reale pratica forense;
  8. si aboliscono i requisiti della abitualità, effettività e continuità della professione forense al fine di rimanere iscritti al relativo albo;
  9. si disciplina un contratto di lavoro per gli avvocati che operano in altri studi legali;
  10.  si estende l’eleggibilità al Consiglio Nazionale Forense rispetto agli odierni requisiti.

Proposta di legge per l’istituzione a Pescara di una sezione distaccata della Corte d’appello dell’Aquila

La Proposta di legge n. 2590 “Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d’appello dell’Aquila e delega al Governo per l’integrazione della sua competenza territoriale“, presentata il 31 luglio 2014, mira a garantire e tutelare i diritti di difesa dei cittadini di Pescara, Chieti, Lanciano e Vasto.

Il distretto della corte d’appello con sede a L’Aquila si estende sull’intero territorio della regione abruzzese, vasto 10.794 chilometri quadrati, con una popolazione di 1,3 milioni di abitanti e comprendente i circondari di otto tribunali: Pescara, Chieti, Lanciano, Vasto, L’Aquila, Sulmona, Avezzano, Teramo.

A seguito della riforma sulla geografia giudiziaria per alcuni di questi tribunali è stata prevista la chiusura, poi posticipata di qualche anno anche a causa degli effetti del terremoto che ha sconvolto L’Aquila e la sua provincia. Nel corso degli ultimi decenni la fascia costiera della regione è stata interessata da radicati mutamenti di natura sociale ed economica fra cui, in particolare, una forte crescita demografica. Nel 2011, il tasso migratorio interno (0,9 per mille) e quello estero (5,4 per mille) sono stati i più significativi nell’area del Mezzogiorno (dove la media è stata rispettivamente: –2,2 e 2,5 per mille). Parallelamente si è avuto un continuo insediamento di attività imprenditoriali, nonostante la crisi degli ultimi anni.

Una delle conseguenze di questa situazione è che si sta determinando un costante aumento delle controversie civili e dei procedimenti penali che porta i cittadini a dover spesso ricorrere alla corte d’appello di L’Aquila, quale giudice di secondo grado. Purtroppo questa sede è molto distante dalle sedi dei tribunali di Pescara, Chieti, Lanciano e Vasto (in media 150 chilometri) e, soprattutto durante il periodo invernale, è difficilmente raggiungibile a causa delle avverse condizioni atmosferiche.

Ciò crea inevitabilmente numerosi disagi e, soprattutto, costi per i cittadini e per gli operatori del diritto abruzzesi. Questi ultimi, infatti, vengono messi in concreta difficoltà nel garantire e assicurare alla propria clientela la continuità di patrocinio e, di conseguenza, i cittadini sono spesso costretti a rivolgersi ad avvocati di L’Aquila, con un significativo aggravio di tempi e di costi, non accessibile a tutti.

Decentrando le funzioni della corte d’appello di L’Aquila a Pescara tramite l’istituzione di una sezione distaccata, invece, verrebbero garantiti e tutelati i diritti di difesa dei cittadini di Pescara, Chieti, Lanciano e Vasto. Infatti, la distanza media da Pescara di quest’ultimi è di circa 50 chilometri, anziché 150, senza dimenticare che a Pescara vi sono collegamenti autostradali diretti e un sistema di trasporti pubblici più rapido ed efficiente.


Proposta di legge per istituire una Commissione di inchiesta sulla vicenda Shalabayeva

Con la Proposta di legge n. 1422, datata 25 luglio 2013, abbiamo proposto di istituire una Commissione parlamentare di inchiesta che faccia luce sull’espulsione della Sig.ra Alma Shalabayeva e di sua figlia dal territorio italiano verso il Kazakistan, seguita al cosiddetto “blitz” nel quartiere Casalpalocco di Roma della notte tra il 28 e il 29 maggio 2013 ad opera di una squadra di decine di agenti della Polizia di Roma, tra cui uomini della Squadra Mobile, dell’Ufficio Stranieri e della Digos.

Non sono note infatti né la struttura di comando né le motivazioni di un’operazione di polizia di tale portata, assai rilevante sotto il profilo della sicurezza interna, delle relazioni diplomatiche e, soprattutto, della difesa dei diritti umani. Questi infatti, vengono regolarmente violati in Kazakistan ove il regime attualmente al potere riserva agli oppositori – quale è da considerare la Sig.ra Shalabayeva – sevizie e torture disumane.


Proposta di legge per contrastare i reati societari e tributari

La Proposta di legge n. 1205 “Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di reati societari e tributari, nonché modifiche alle disposizioni penali in materia fallimentare“, presentata il 14 giugno 2013, intende rendere più severo il sistema sanzionatorio vigente in materia di reati societari, di illeciti finanziari e di revisione legale, su cui neanche la Legge n. 190 del 6 novembre 2012 – “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” – ha voluto/potuto intervenire incisivamente, contraddicendo i continui richiami della comunità internazionale (OCSE) sulla necessità di tutelare l’integrità dei sistemi finanziari e la trasparenza degli affidamenti economici, per addivenire ad un efficace contrasto dell’evasione fiscale, della criminalità organizzata e della corruzione.

A tutela della fede pubblica e della concorrenza, in contrasto alla corruzione e all’evasione fiscale devono essere apportate alcune modifiche al Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 in materia di reati tributari con riguardo particolare alle dichiarazioni fraudolente (fatture riguardanti operazioni inesistenti) o infedeli (dichiarazioni di attivi inferiori a quelli effettivi o di passivi fittizi) finalizzate all’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto (Iva).

Il connotato di maggiore severità della disciplina che si vuole introdurre si esprime anche nell’aumento delle pene accessorie previste per i reati tributari e nell’anticipazione al momento del rinvio a giudizio del termine per beneficiare, attraverso l’estinzione tardiva del debito, della riduzione fino alla metà della pena principale e della non applicazione di quelle accessorie. L’estinzione tardiva del debito al momento della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado deve comportare invece soltanto la riduzione fino a un terzo della pena principale.

La parte finale della Proposta di legge modifica poi alcune disposizioni della Legge Fallimentare (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni) aumentando le pene principali e quelle accessorie stabilite per la bancarotta fraudolenta e per il ricorso abusivo al credito, fatta salva una riduzione fino alla metà della sanzione per fatti comportanti un danno patrimoniale di particolare tenuità. Divengono più severe anche le pene fissate dalla legge per il fallito che denunci creditori inesistenti, per il curatore infedele o per quello che accetti una retribuzione non dovuta.


Proposta di legge per la prevenzione e il contrasto della corruzione

La Proposta di legge n. 1194 Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, alla legge 6 novembre 2012, n. 190, e al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, per la prevenzione e il contrasto della corruzione”, presentata il 12 giugno 2013, intende aumentare in modo generalizzato la severità dell’impianto sanzionatorio del codice penale riguardante le fattispecie corruttive, nonché quelle affini e ad esse collegate, rafforzare gli strumenti repressivi in materia di responsabilità amministrativa e potenziare il vigente sistema di prevenzione delle condotte corruttive.

La lotta alla corruzione è da tempo diventata, anche per effetto della profonda crisi che coinvolge le più avanzate economie mondiali, una priorità nelle agende politiche internazionali: minando la fiducia dei mercati e delle imprese, il diffondersi delle prassi corruttive determina, infatti, tra i suoi molteplici effetti, una grave perdita di competitività.

Le dimensioni assunte dal fenomeno corruttivo in Italia negli ultimi anni impongono l’urgente rafforzamento degli strumenti di repressione e di quelli di prevenzione che incidano in modo organico e determinato sui fattori che favoriscono la diffusione della corruzione. Queste tipologie di interventi non possono prescindere dalla promozione costante della cultura della legalità e del rispetto delle regole, tassello fondamentale per la riconquista dell’integrità e della credibilità perdute.


Proposta di legge per introdurre il reato di autoriciclaggio

Con la Proposta di legge n. 1195 “Modifiche al codice penale, al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, in materia di riciclaggio, autoriciclaggio e detenzione di attività finanziarie all’estero“, presentata il 12 giugno 2013, intendiamo introdurre una normativa che punisca il cosiddetto «autoriciclaggio», cioè il reimpiego e la reimmissione sul mercato di risorse provenienti da reato da parte di chi lo ha commesso.

La sanzione penale di tale condotta è infatti assente nell’ordinamento italiano e contrasterebbe, invece, uno dei principali canali di occultamento dei proventi delittuosi, in particolare del crimine organizzato, dei reati economici e di corruzione.

La previsione di una fattispecie autonoma di reato – a valle della corruzione e del falso in bilancio – costituirebbe un valido ostacolo alla concretizzazione ultima del vantaggio patrimoniale conseguito con l’attività illecita. Falso in bilancio e riciclaggio o autoriciclaggio costituiscono, infatti, gli elementi di congiunzione e di tracciabilità del rapporto corruttivo laddove il primo crea la risorse e il secondo ne disperde le tracce.

L’intervento legislativo che si propone vuole creare un filo logico normativo di rilevanza penale tra diversi reati societari, dalle «false comunicazioni sociali» ai sistemi di il riciclaggio e ai «self-laundering» (autoripulitura), tenuto conto, a maggior ragione, che l’attuale formulazione degli articoli 648-bis (riciclaggio) e 648-ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) del codice penale, escludendo i casi di concorso nel reato, non lasciano spazio a un’incriminazione dell’auto-riciclaggio.


Proposta di legge in materia di prescrizione dei reati

Con la Proposta di legge n. 1174 “Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati”, presentata il 7 giugno 2013, si intende scoraggiare la diffusa pratica di trarre un ingiustificato vantaggio dalla lentezza del procedimento penale modificando i termini di prescrizione di cui al primo comma dell’articolo 157 del codice penale, commisurandoli al tempo di durata massima della pena edittale e aumentandoli della metà con un limite minimo di otto anni in caso di delitto e di sei anni in caso di contravvenzione, ancorché punita con la sola pena pecuniaria. Anche il termine di prescrizione per i casi in cui siano previste pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria è aumentato da tre a cinque anni.

Ispirata alla medesima ratio volta a limitare i casi di impunità favoriti dall’abuso del meccanismo prescrizionale è la modifica dell’articolo 158 del codice penale consistente nella reintroduzione del termine di decorrenza della prescrizione del reato continuato fissato nel momento della cessazione della continuazione e non più in quello della consumazione di ciascuno dei singoli reati collegati. L’introduzione delle parole «o continuato» e «o la continuazione» al primo comma dell’articolo 158 del codice penale annulla l’intervento indulgente della legge 5 dicembre 2005 n. 251 (cosiddetta «ex Cirielli») riducendo drasticamente la possibilità di sottrarsi alla pena prevista per questi tipi di reato.

Si prevede inoltre, modificando l’alinea dell’articolo 159 del codice penale, che la sospensione del corso della prescrizione per l’esercizio dell’azione penale si verifica con l’assunzione della qualità di imputato ai sensi dell’articolo 60 del codice di procedura penale, ossia, per la gran parte dei casi, dal momento della richiesta di rinvio a giudizio.

Coerentemente con la modifica dell’articolo 159 del codice penale, la proposta di legge riformula il successivo articolo 160 eliminando la richiesta di rinvio a giudizio dai casi di interruzione della prescrizione e ne abroga l’ultimo comma nella parte in cui esclude il suo prolungamento oltre i termini fissati dall’articolo 157 del codice penale.