Proposta di legge in materia di notificazione alle società irreperibili
Con la Proposta di legge n. 1032 “Modifica dell’articolo 145 del codice di procedura civile, concernente la notificazione degli atti alle persone giuridiche”, presentata il 22 maggio 2013, intendiamo superare l’impasse della mancata notificazione alle società irreperibili attraverso l’individuazione di un luogo certo cui può essere associata la persona giuridica di cui non è nota la sede e al contempo non sono indicati nell’atto i legali rappresentanti.
Mutuando quanto disposto dall’articolo 140 del codice di procedura civile (notifica a persona fisica irreperibile mediante deposito di copia dell’atto nella casa comunale, affissione dell’avviso di deposito alla porta dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda del destinatario e invio della notizia tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento), la riformulazione dell’articolo 145 che qui si propone di introdurre prevede, al terzo comma, che l’ufficiale giudiziario depositi, per le persone giuridiche, la copia dell’atto presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIA) dove la società risulta iscritta o, se cancellata, presso la sede della CCIA competente secondo l’ultima sede legale riconosciuta.
Nei casi di associazioni non riconosciute e dei comitati di cui agli articoli 36 e seguenti del codice civile, l’ufficiale giudiziario deposita la copia presso la prefettura – ufficio territoriale del Governo (UTG) competente rispetto alla sede indicata nell’articolo 19, secondo comma, del codice di procedura civile e affigge, altresì, avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’ufficio o della sede, dandone notizia alla stessa prefettura – UTG tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Il perfezionarsi della notificazione con il deposito presso la CCIA per le società e presso la prefettura – UTG per le associazioni non riconosciute e per i comitati – consente, dunque, di colmare le lacune dell’attuale articolo 145 del codice di procedura civile e di rimuovere gli ostacoli al regolare svolgimento del processo e alla tutela dei diritti dei cittadini e delle imprese.